
Proroga del bonus prima casa per under 36, prevista nel bilancio 2023.
La bozza di Bilancio proroga, anche per l’anno 2023, l’agevolazione per i giovani che hanno intenzione di acquistare la prima casa nel territorio italiano.
È possibile beneficiare di questo bonus prima casa, i giovani che hanno meno di 36 anni e che rispettano i requisiti sotto elencati:
• un Isee non superiore 40mila euro;
• che acquistano un’abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 (nel caso venga confermata la proroga della legge di Bilancio 2023, fino al 31.12.2023).
Nel nuovo bonus si applicano agevolazioni pure alle pertinenze dell’immobile agevolato, tipo il box, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
L’agevolazione include vantaggi diversi, che vanno ad interessare anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
• Le agevolazioni sono:
• per gli acquisti non soggetti a IVA è messa in conto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
• nel caso di acquisto soggetto a Iva, è previsto anche un credito d’imposta uguale all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere usato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione mediante F24.
• Sono previsti anche agevolazioni per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile:
• effettivamente con il bonus prima casa under 36, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
• Il bonus “Prima casa under 36”, valido per tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (con la proroga di bilancio), prevede, in più, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Inoltre possono accedere al bonus gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria
Ma la circolare precisa che i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni poiché la norma fa riferimento solo agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Però, in presenza delle condizioni di legge, in seguito alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per poter recuperare l’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR.
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